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B – Accordo Individuale Lavoro Agile

    LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELL’ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE   In data ______, presso _______, l’Ente _______, nella persona di ________ (di seguito l’Amministrazione) e il/la Sig./ra nome, cognome qualifica, ufficio, (di seguito il Dipendente) Visto il “Regolamento Interno per l’adozione del lavoro agile” (riferimenti del regolamento) ………… (di seguito il Regolamento) e le relative fonti normative in esso richiamate, da intendersi qui integralmente trascritte; il bando per la selezione dei dipendenti interessati all’attuazione del lavoro agile pubblicato il _______; la manifestazione di interesse presentata dal dipendente in data ______, che si allega al presente accordo (All. n. 1) premesso che il lavoro agile costituisce una modalità innovativa di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato, diversa dal telelavoro, senza precisi vincoli di orario e luogo concordano quanto segue  
  1. Svolgimento della prestazione
 
  1. Durata dell’accordo e tempo della prestazione
La prestazione lavorativa in modalità agile sarà espletata dal Dipendente per n. ____ gg a settimana, per un totale di n. ___ al mese, nel/nei seguente/seguenti giorni della settimana ___________, dal ____ al _____. Resta salvo quanto diversamente concordato dalle parti, in presenza di necessità organizzative dell’amministrazione o di istanze di conciliazione vita-lavoro del Dipendente sopravvenute e adeguatamente motivate. Qualsiasi richiesta di modifica dell’assetto sopra definito dovrà essere comunicata dalla parte proponente con un preavviso di almeno (specificare ore di preavviso, ad es: 48 ore). Al termine del periodo di lavoro agile previsto dal presente accordo, si riterrà ripristinata la modalità tradizionale di svolgimento della prestazione di lavoro, senza necessità di alcuna comunicazione tra le parti. Durante le giornate di lavoro agile, in considerazione della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, il Dipendente non potrà fruire di permessi o altri istituti che comportino riduzioni o particolari articolazioni di orario. La distribuzione dell’orario di lavoro da parte del Dipendente dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di orario relative alla tutela della sua integrità psico-fisica.
  1. Fasce di contattabilità
Le parti definiscono le seguenti fasce di contattabilità, ovvero dei periodi di tempo durante i quali il Dipendente deve rendersi contattabile dall’Amministrazione via (specificare: mail, telefono etc.). Dalle ore … alle ore … Durante dette fasce, il Dipendente sarà tenuto a rispondere all’Amministrazione con immediatezza. Al di fuori di dette fasce, l’Amministrazione, pur restando libera di contattare il Dipendente, non potrà pretenderne l’immediata risposta. Resta fermo il diritto alla disconnessione di cui al paragrafo seguente.
  1. Diritto alla disconnessione
Qualora sia stata concordato l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro, il Dipendente ha diritto alla disconnessione dalle stesse nel rispetto degli obiettivi concordati e delle relative modalità di esecuzione del lavoro, nonché delle fasce di contattabilità. Le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro sono quelle di cui all’art. _____ del Regolamento.  
  1. Strumenti di lavoro
(da redigere in base alla scelta dell’amministrazione se modalità “BYOD”) Al fine di consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, l’Amministrazione si impegna a fornire al Dipendente in comodato d’uso – ex art. 1803 e seguenti del Cod. Civ. –, per tutta la durata del periodo di lavoro agile, un computer portatile o altra attrezzatura (es tablet, cellulari), dotati dei necessari software. La manutenzione delle attrezzature e dei relativi software è a carico dell’Amministrazione. Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione, considerata la natura non stabile e non continuativa dell’attività fuori sede, il Dipendente si impegna ad utilizzare quella di proprietà personale (fissa, wi-fi, wireless). In caso di utilizzo di aree di coworking indicate dall’Amministrazione, la connessione potrà avvenire con collegamento diretto alla intranet dell’Amministrazione via LAN o wi-fi. Eventuali ulteriori costi sostenuti dal Dipendente, direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti ecc.), saranno (in questo caso specificare importi) / non saranno rimborsati dall’Amministrazione. Il Dipendente assume l’impegno di utilizzare le attrezzature, gli apparati dell’Amministrazione ed i programmi informatici messi a sua disposizione esclusivamente per finalità di lavoro, a rispettare le relative norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo dette attrezzature e a non consentirne ad altri l’utilizzo. Il Dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi malfunzionamento e/o circostanza che impedisca il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro (a titolo meramente esemplificativo: mancata ricezione dei dati). In tal caso, l’Amministrazione si riserva di richiamare il Dipendente in sede.   3.Trattamento economico e normativo Nel periodo di lavoro in modalità agile al Dipendente continuerà ad applicarsi il trattamento economico e normativo in essere durante lo svolgimento dell’attività in modalità tradizionale. Lo svolgimento della prestazione in modalità agile non prevede il riconoscimento di alcuna indennità aggiuntiva, quale, a titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, l’indennità di missione, di trasferta, di reperibilità comunque denominate. Durante le giornate di lavoro agile, il buono pasto (non) è dovuto (modulabile a seconda del caso).  
  1. Esercizio del potere di controllo
L’esercizio del potere di controllo dell’Amministrazione sulla prestazione resa in modalità agile avviene comunque nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 l. n. 300 del 1970 e successive modificazioni.  
  1. Riservatezza
Il Dipendente è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni dell’Amministrazione in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo dell’Amministrazione, e conseguentemente dovrà adottare – in relazione alla particolare modalità della prestazione – ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza.  
  1. Salute e sicurezza sul lavoro
Al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoro del Dipendente, l’Amministrazione, oltre a provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, consegna allo stesso, che la sottoscrive per presa visione, un’informativa nella quale sono fornite puntuali indicazioni circa il corretto svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile. L’Amministrazione, inoltre, provvede all’adeguata formazione e informazione del Dipendente circa il corretto utilizzo delle apparecchiature, l’idoneità della postazione di lavoro prescelta, i rischi generali e specifici, nonché le modalità ottimali di svolgimento dell’attività con riferimento alle misure di prevenzione e protezione della sua integrità psico-fisico-sociale. A tal fine l’Amministrazione organizzerà attività di carattere formativo sia con riferimento specifico allo svolgimento della prestazione in modalità agile sia riguardo al rispetto delle disposizioni di cui al D Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, alle quali il Dipendente è tenuto a partecipare. Il Dipendente è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dalla Amministrazione per fronteggiare i pericoli e i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, il Dipendente ha l’obbligo di rispettare le direttive impartite dall’Amministrazione e di adoperare le apparecchiature in dotazione, conformemente alle istruzioni ricevute, evitando che le stesse siano utilizzate da terzi nonché di individuare il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione agile in maniera tale da evitare o ridurre la propria esposizione a fonti di pericolo e rischio a lui note. L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature assegnate ovvero a situazioni di rischio procurate dall’utilizzo degli strumenti assegnati o da comportamenti inidonei e/o negligenti adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile, il Dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Amministrazione. L’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile (all. 2) costituisce parte integrante del presente accordo.  
  1. Condotte sanzionabili
Come da Regolamento, le specifiche condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa nella modalità agile, che danno luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari, sono le seguenti:
  • reiterata e mancata risposta del Dipendente nelle fasce di contattabilità;
  • reiterata disconnessione volontaria non motivata da comprovate ragioni tecniche o personali di natura contingente;
  • irreperibilità del lavoratore;
  • violazione della diligente cooperazione all’adempimento dell’obbligo di sicurezza.
 
  1. Certificazione delle competenze
L’Amministrazione si obbliga a consegnare al Dipendente ogni (definire il periodo: es. dodici mesi) una certificazione delle competenze eventualmente acquisite durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile attraverso l’apprendimento permanente, conseguito nelle forme che seguono: (….)  
  1. Recesso
Così come previsto all’art. ___ del Regolamento, le parti possono recedere dal presente accordo in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni. In presenza di una motivazione oggettiva debitamente comprovata, ciascuna delle parti può recedere senza preavviso.   Allegati:
  1. Manifestazione di interesse;
  2. Informativa sulla sicurezza.
  Firme L’Amministrazione Il Dipendente