Unione Europea fondo sociale
Agenzia Coesione Territoriale
Dipartimento Funzione Pubblica
Dipartimento Pari Opportunità
PON
Password dimenticata?  Recuperala

Addio all’accordo individuale? Riflessioni sulla transizione da un regime all’altro

di Corrado Cingolani

Possiamo affermare che l’Esecutivo, per la salvaguardia della tutela e sicurezza delle persone, abbia puntato sul lavoro agile in luogo del telelavoro, anche in una situazione in cui lo svolgimento da remoto potrà essere regolare e continuativo. Si può ritenere che l’alternanza si intenderà come rispettata nell’ottica della “eccezionale” occasionalità della prestazione da remoto (legato alla emergenza sanitaria) e del rientro alla normale attività nell’ordinario posto di lavoro, al termine di tale periodo.

Come accennato nell’articolo di Tomaso D’Apolito, per gli altri principi della l. n. 81/2017, venendo meno il riferimento all’accordo individuale per la gestione delle diverse dinamiche dell’applicazione del lavoro agile, sarà necessario far riferimento ai principi generali della disciplina, tenendo presente che, mentre alcune Amministrazioni si erano avvicinate a questa modalità di lavoro, per altre Amministrazioni si tratta di una assoluta novità.

Come già evidenziato, il venir meno dell’accordo individuale, unito alle circostanze di urgenza con cui il lavoro agile è stato attivato, non deve però far dimenticare il rispetto dei seguenti aspetti: 

  • esercizio dei poteri datoriali: devono essere esercitati secondo i limiti di legge, ancorché per il tramite di strumenti digitali; 
  • limitazione del tempo di lavoro e disconnessione: la disciplina del lavoro agile prevede che esso possa svolgersi nel rispetto dei limiti massimi di durata giornalieri e settimanali previsti; per comodità si può fare riferimento alla correlazione temporale con il normale orario di lavoro;
  • luogo di lavoro: dal momento che l’obiettivo è quello della maggiore tutela della salute dei lavoratori, dovranno escludersi luoghi pubblici o aperti al pubblico e individuare la possibilità di lavoro dal domicilio o da altro luogo di pertinenza del lavoratore; 
  • strumenti di lavoro: non esiste un vincolo di consegna degli strumenti di lavoro e di conseguenza i lavoratori potranno usare anche il PC personale, per esempio laddove l’azienda non disponga di device portatili idonei o sufficienti e ritenga che i dati aziendali possano essere gestiti anche su un supporto privato.

Risultano invece non applicabili le discipline riguardanti la durata a tempo indeterminato (automaticamente il limite corrisponderà al termine del periodo di emergenza o al diverso termine che dovesse prevedersi) e con riferimento al recesso eccezionale parrebbe il ricorso al giustificato motivo, dal momento che l’altro bene sul piatto non è solo il diritto a proseguire con la modalità di lavoro, ma il diritto alla salute. 

Considerato che i contenuti precedenti sono di norma determinati all’interno dell’accordo individuale, con il venir meno dello stesso, si ritiene che nell’ottica di semplificazione massima dell’utilizzo dello strumento, venga meno, di fatto, l’onere di comunicazione e specificazione dei diversi aspetti, nelle stringenti modalità previste dall’accordo. 

Opportunità gestionale del rapporto di lavoro, soprattutto in contesti complessi come una Amministrazione Pubblica e considerata la molteplicità di persone coinvolte nelle attività in modalità di lavoro agile – soprattutto se questa rappresenta una assoluta novità –, risulta opportuna ed utile la predisposizione di una comunicazione / scheda informativa, riguardante le materie sopra citate. 

Tale disciplina emergenziale e provvisoria, prevale per la propria brevità del termine e con caratteri di specialità, dovuti ad una situazione contingente, nell’interazione con eventuali discipline collettive (nazionali o aziendali) e individuali relative al lavoro agile (o, eventualmente, anche al telelavoro).

Allo stesso modo, con riferimento ai lavoratori che già usufruiscono della modalità di lavoro agile in virtù della stipulazione di un accordo di lavoro agile, è ragionevole ritenere che non sarà necessario addivenire ad un accordo di modifica di quello vigente, potendosi applicare la disciplina emergenziale in via unilaterale, con le necessarie modifiche rispetto a quanto pattuito tra le parti e, in particolare, rispetto alla estensione temporale e alla possibile limitazione spaziale della prestazione.

Il d.l. n. 18/2020 si interessa, inoltre, nello specifico della disciplina del lavoro agile all’interno delle Pubbliche Amministrazioni, per il cui approfondimento si rinvia all’articolo di Rosita Zucaro.

In conclusione, la transizione generata dai provvedimenti emanati per la gestione dell’emergenza covid-19, fa si che il lavoro agile sia diventato un valido strumento per salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori, senza per questo rendendoli inattivi, in ambito lavorativo (ove ciò è applicabile). Essendo questo il principio della “semplificazione” adottata, sono venuti meno i principi cardine di un corretto approccio alla modalità lavorativa prevista da qualsiasi progetti, seppur pilota, impostati nelle organizzazioni del lavoro ed in particolare nelle Pubbliche Amministrazioni. Con l’auspicio che presto questa emergenza cessi i propri effetti, sarà successivamente necessario analizzare quanto oggi applicato con i principi dell’emergenza e ripartire con un progetto di lavoro agile che permetta di normalizzare e valorizzare quanto realizzato, non vanificando i tanti sacrifici fatti ma valorizzando gli effetti di una modalità di approccio al lavoro che tardava a decollare e che nell’emergenza ha spiegato il proprio valore.