Il ritorno al regime ordinario del Lavoro Agile comporta, tra l’altro, la necessità di attivare lo Smart Working tramite la sottoscrizione di un accordo individuale, così come previsto dall’art. 18, della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
Secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 2021 l’accordo individuale di cui all’articolo 18, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno: 1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità di Smart Working; 2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità; 3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità Smart Working.
Inoltre, secondo quanto previsto dalle Linee Guida del 30 novembre 2021, l’accordo individuale di cui all’articolo 18, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
a) durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere a termine o a tempo indeterminato;
b) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a distanza;
c) modalità di recesso, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salve le ipotesi previste dall'art. 19 della legge n. 81/2017;
d) ipotesi di giustificato motivo di recesso;
e) tempi di riposo del lavoratore che, su base giornaliera o settimanale, non potranno essere inferiori a quelli previsti per i lavoratori in presenza nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
g) modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.
Va ricordato che quindi, ad oggi, è necessario rispettare quanto previsto dall’art. 23, comma 1, Legge 22 maggio 2017, n. 81 - a cui il regime semplificato emergenziale aveva derogato - che prevede che l’accordo individuale (e le sue eventuali modificazioni) venga comunicato ed allegato telematicamente attraverso la procedura online per l’invio della comunicazione, disponibile sul portale Cliclavoro. Durante la compilazione online del modello dovranno essere indicati i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di Lavoro Agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata. Resta inteso che le Amministrazioni Pubbliche potranno, inoltre, effettuare la comunicazione in forma massiva qualora sottoscrivano un numero elevato di accordi individuali.