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Il quadro normativo di riferimento

 di Tommaso D’Apolito

La Legge 7 agosto 2015, n. 124, detta anche “Legge Madia ”, è una riforma complessiva che interviene in una molteplicità di campi che vanno dalla semplificazione dei procedimenti amministrativi alla cittadinanza digitale; dalla dirigenza pubblica all’organizzazione delle amministrazioni dello stato; dalla disciplina del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche alla disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche.

L’art. 14 “Conciliazione vita-lavoro”, in particolare, indica l’obiettivo di rafforzare i meccanismi di flessibilità organizzativa per consentire una conciliazione tra vita e lavoro, non penalizzante sui percorsi di carriera. La Legge individua i cambiamenti da avviare, ossia le nuove misure organizzative nella pubblica amministrazione per favorire, attraverso il telelavoro e altre modalità di organizzazione del lavoro, le cure parentali in modo da assicurare che almeno il 10% dei dipendenti pubblici che lo richiedano possano avvalersi di tale modalità senza alcuna penalizzazione ai fini del riconoscimento professionale e della progressione di carriera.

Il capo II “Lavoro agile” della Legge 22 maggio 2017, n. 81 introduce un sistema di interventi teso a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili (smart working) di esecuzione delle prestazioni lavorative, allo scopo di promuovere la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Le amministrazioni pubbliche sono chiamate a sperimentare nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, anche al fine di tutelare le cure parentali. Ciascuna amministrazione può quindi individuare le modalità innovative, alternative al telelavoro, più adeguate rispetto alla propria organizzazione.

Il lavoro agile, o “smart working”, è inteso dalla legge non come nuova tipologia contrattuale, ma come particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti anche al di fuori dei locali aziendali.

L’obiettivo qualitativo è di favorire l’adozione da parte delle PA di misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa.

L’obiettivo quantitativo è di permettere, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità.

L’attivazione del lavoro agile prevede indicazioni/fasi operative:

Fase 1) Analisi del contesto: creazione di un gruppo di lavoro interno composto da membri dell’amministrazione con esperienza in materia che supportino l’amministrazione nell’avvio della sperimentazione e nella fase di valutazione e monitoraggio.

Fase 2) Definizione degli obiettivi e delle caratteristiche del progetto generale di lavoro agile: redazione di un Piano o regolamento interno che contenga indicazioni su durata, rientri settimanali, fasce di reperibilità, utilizzo degli strumenti tecnologici, criteri di scelta in caso di richieste superiori al numero disponibile, sicurezza sul lavoro. Per il lavoro “agile” il lavoratore può utilizzare strumenti tecnologici propri ovvero eventualmente messi a disposizione dall’amministrazione; può lavorare al di fuori dell’ufficio, secondo le condizioni concordate con l’amministrazione di appartenenza, o può lavorare in spazi di lavoro condivisi (“desk sharing”). Per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ciascuna amministrazione pubblica potrà procedere consegnando al personale coinvolto, con cadenza almeno annuale, una informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione all’esterno della sede di lavoro.

Fase 3) Avvio della sperimentazione: la sperimentazione potrebbe svolgersi attraverso l’avvio di un progetto pilota che coinvolga preliminarmente ad esempio un ufficio/servizio che per caratteristiche si presta maggiormente alla prima fase di sperimentazione.

Fase 4) Monitoraggio e valutazione: l’Amministrazione predispone un sistema di monitoraggio che consente di ottenere una valutazione complessiva dei risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti nel periodo considerato e/o la misurazione della produttività delle attività svolte dai dipendenti. Ciascuna amministrazione per valutare i singoli progetti individuali definirà un insieme specifico di indicatori rilevanti, significativi e misurabili rispetto alle proprie caratteristiche strutturali e finalità istituzionali.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la Direttiva “Lavoro Agile” n. 3 del 2017, prevede che le amministrazioni pubbliche adottino misure organizzative volte a (…) sperimentare, anche al fine di tutelare le cure parentali, nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, il cosiddetto lavoro agile o smart working. In altri termini, entro 3 anni, almeno il 10% dei dipendenti, ove lo richiedano, possono svolgere la propria attività lavorativa in smart working, senza subire alcuna penalizzazione ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

La normativa nell’emergenza Coronavirus

Il primo intervento organico di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato il Decreto Legge 23 febbraio n. 6 (convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 1) in cui si predisponeva che, nella situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’OMS e allo scopo di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus, tra le misure urgenti individuate rientra “la chiusura o limitazione dell’attività degli uffici pubblici”, ossia le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Immediatamente dopo, con la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 - Emergenza epidemiologica COVID-2019, le amministrazioni sono invitate a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura per tutto il personale, indipendentemente dalla categoria di inquadramento e dalla tipologia di rapporto di lavoro.

La Direttiva n. 1 è stata poi sostituita integralmente dalla Direttiva n. 2 del 1° marzo con la quale le amministrazioni, considerato che la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento. L’obiettivo prioritario è includere nel lavoro agile anche attività originariamente escluse. La Direttiva n. 2 fu accompagnata dall’Informativa Inail sulla salute e sicurezza nel Lavoro Agile, in cui sono previste una serie di prescrizioni dettagliate tra cui evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, salve compravate esigenze di lavoro, di salute o di sussistenza. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, inclusi eventi di qualsiasi natura e competizioni sportive.

Il 17 marzo con il Decreto Legge n. 18 sono decise, all’art. 87, misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio: fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019 il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni; inoltre la prestazione lavorativa può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva: esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il Ministro per la Pubblica amministrazione ha emanato in merito la Circolare n. 2/2020 del 2 aprile, esplicativa alle misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.

Con il ”Decreto #IoRestoaCasa” si è deciso che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 che riporta l’elenco dei codici ATECO.