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A -Regolamento Piano del Lavoro Agile

      LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO LAVORO AGILE Il presente documento costituisce un modello di riferimento che potrà essere adattato, in particolare nelle parti già evidenziate, con l’assistenza tecnica del caso, in virtù di precipue esigenze dell’amministrazione. AMMINISTRAZIONE ____________ REGOLAMENTO INTERNO PER L’ADOZIONE DEL LAVORO AGILE VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni; VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 54, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; VISTA la direttiva 23 maggio 2007, recante “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche” adottata dal Ministro pro-tempore per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dal Ministro pro-tempore per i diritti e le pari opportunità; VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”; VISTA la direttiva 4 marzo 2011, recante “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”; VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183; VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo approvata il 13 settembre 2016 “Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale”; VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”; VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. del 1° giugno 2017, recante “indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti; VISTA la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, Legge di Bilancio 2019, che ha modificato l’articolo 18, della legge 22 maggio 2017, n. 81, inserendo il comma 3-bisI datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».   VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; VISTO E CONSIDERATA la necessità per le amministrazioni pubbliche di porre in essere interventi volti a favorire la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124; INFORMATO il Comitato Unico di Garanzia; INFORMATE le Organizzazioni sindacali rappresentative,   ADOTTA il seguente Regolamento ART. 1 DEFINIZIONI Ai fini del presente Regolamento, in virtù di quanto disposto dall’art. 18 della legge del 22 maggio 2017 n. 81, si intende per:
  1. “Lavoro agile”: una modalità flessibile di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato senza precisi vincoli di orario e luogo di lavoro;
  2. “Amministrazione”: Pubblica Amministrazione del caso ____________________________
  3. “Lavoratore agile”: dipendente che espleta l’attività lavorativa in modalità agile;
  4. “Dotazione informatica”: strumenti informatici quali pc portatile, tablet, smartphone, appartenenti al dipendente ovvero forniti dall’Amministrazione, utilizzati per l’esercizio dell’attività lavorativa;
  5. “Sede di lavoro”: luogo ove il dipendente espleta la sua attività lavorativa nei giorni di lavoro agile secondo quanto concordato nello specifico accordo individuale.
  ART. 2 OGGETTO Il presente regolamento disciplina il ricorso al lavoro agile, in attuazione di quanto previsto dall’art. 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017 n. 3, e in osservanza della legge del 22 maggio 2017 n. 81. Trascorso un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’Amministrazione, anche all’esito del monitoraggio di cui all’art. 19, si riserva la possibilità di modificarne testo.   Art. 3 OBIETTIVI Il lavoro agile persegue i seguenti obiettivi: - Agevolare la conciliazione vita-lavoro; - Promuovere una nuova visione dell’organizzazione del lavoro, volta a stimolare l’autonomia e la responsabilità dei lavoratori, e mirata a un incremento di produttività; - Promuovere la mobilità sostenibile tramite riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa, anche nell’ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e percorrenza.   Art. 4 DESTINATARI Il regolamento è rivolto a tutto il personale dell’Amministrazione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, nei termini di seguito indicati: - ___________ (Settore/Area/Ufficio/Dipartimento da coinvolgere, da definire per ciascuna singola amministrazione);   Almeno il ___(il 10% minimo a regime è vincolo normativo) del personale sopra indicato potrà avvalersi della modalità di lavoro agile purché sussistano i requisiti previsti dal presente regolamento e sia presentata istanza nei termini. La quota di ciascun Settore/Area/Ufficio/Dipartimento dell’Amministrazione, non coperta da istanze, accresce proporzionalmente la quota degli altri. (parte eventuale - da concordare con ogni singola amministrazione) Non è ammesso il personale che sia stato oggetto di __ (da definire a cura dall’Amministrazione; nell’analisi delle prassi in essere, è stato verificato un range tra i 2 ed i 5) procedimenti disciplinari, con irrogazione di sanzione superiore a rimprovero scritto, nei due anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza. ART. 5 REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN MODALITÀ DI LAVORO AGILE La prestazione può essere svolta in modalità di lavoro agile, qualora sussistano i seguenti requisiti: (da integrare eventualmente)
  1. a) è possibile svolgere almeno in parte le attività assegnate al Dipendente, senza la necessità di costante presenza fisica nei locali dell’Amministrazione;
  2. b) è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali dell’Amministrazione;
  3. c) è possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti.
  Art. 6 ACCESSO ALLA MODALITÀ LAVORO AGILE (Nel caso in cui l’Amministrazione optasse per un contingentamento, questo articolo potrà essere rimodulato con la previsione di criteri per la definizione di una graduatoria). L’esercizio della prestazione lavorativa in modalità agile avviene su base volontaria. Il dipendente di cui all’art. 4 del presente regolamento che intenda espletare parte della propria attività lavorativa in modalità agile deve presentare istanza al Settore dell’Amministrazione di appartenenza. L’istanza, compilata secondo il modello A (da predisporre secondo le prassi della PA) e corredata dal parere del Settore dell’Amministrazione di appartenenza, è trasmessa dal dipendente, per il tramite degli Uffici competenti, al Settore dell’Amministrazione del personale, all’indirizzo (di posta elettronica dedicato). L’istanza deve essere inoltrata entro e non oltre il __________.   Art. 7 ACCORDO INDIVIDUALE I dipendenti ammessi allo svolgimento della prestazione di lavoro subordinato in lavoro agile sottoscrivono un accordo, che disciplina quanto segue:
  1. Svolgimento della prestazione con specifico riferimento alla durata dell’accordo e tempo della prestazione, fasce di contattabilità e diritto di disconnessione
  2. Strumenti di lavoro
  3. Trattamento economico e normativo
  4. Esercizio del potere di controllo
  5. Riservatezza
  6. Salute e sicurezza sul lavoro
  7. b) preavviso: il recesso è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato o in presenza di un giustificato motivo;
  8. c) disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore;
  9. d) modalità di monitoraggio della prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
  10. e) fasce di contattabilità;
  11. f) diritto di disconnessione;
  12. g) diritto all’apprendimento continuo e alla certificazione delle competenze.
  ART. 8 SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
  1. Durata dell’accordo e tempo della prestazione
La prestazione lavorativa in modalità agile sarà espletata dal Dipendente per n. ____ gg alla settimana, per un totale di n. ___ al mese, nel/nei seguente/seguenti giorni della settimana ___________, dal ____ al _____. Resta salvo quanto diversamente concordato dalle parti, in presenza di necessità organizzative dell’amministrazione o di istanze di conciliazione vita-lavoro del Dipendente sopravvenute e adeguatamente motivate. Qualsiasi richiesta di modifica dell’assetto sopra definito dovrà essere comunicata dalla parte proponente con un preavviso di almeno (specificare ore di preavviso, ad es: 48 ore). Al termine del periodo di lavoro agile previsto dal presente accordo, si riterrà ripristinata la modalità tradizionale di svolgimento della prestazione di lavoro, senza necessità di alcuna comunicazione tra le parti. Durante le giornate di lavoro agile, in considerazione della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, il Dipendente non potrà fruire di permessi o altri istituti che comportino riduzioni o particolari articolazioni di orario. La distribuzione dell’orario di lavoro da parte del Dipendente dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di orario relative alla tutela della sua integrità psico-fisica.
  1. Fasce di contattabilità
Le parti definiscono le seguenti fasce di contattabilità, ovvero dei periodi di tempo durante i quali il Dipendente deve rendersi contattabile dall’Amministrazione via (specificare: mail, telefono etc.). Dalle ore ___________ alle ore ___________. Durante dette fasce, il Dipendente sarà tenuto a rispondere all’Amministrazione con immediatezza. Al di fuori di dette fasce, l’Amministrazione, pur restando libera di contattare il Dipendente, non potrà pretenderne l’immediata risposta. Resta fermo il diritto alla disconnessione di cui al paragrafo seguente.
  1. Diritto alla disconnessione
Qualora sia stata concordato l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche di lavoro, il Dipendente ha diritto alla disconnessione dalle stesse nel rispetto degli obiettivi concordati e delle relative modalità di esecuzione del lavoro, nonché delle fasce di contattabilità. Le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro sono quelle di cui all’art. _____ del Regolamento. Art. 9 STRUMENTI DI LAVORO (da redigere in base alla scelta dell’amministrazione se modalità “BYOD”) Al fine di consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, l’Amministrazione si impegna a fornire al Dipendente in comodato d’uso – ex art. 1803 e seguenti del Cod. Civ. –, per tutta la durata del periodo di lavoro agile, un computer portatile o altra attrezzatura (es tablet, cellulari), dotati dei necessari software. La manutenzione delle attrezzature e dei relativi software è a carico dell’Amministrazione. Per quanto riguarda la strumentazione necessaria per la connessione, considerata la natura non stabile e non continuativa dell’attività fuori sede, il Dipendente si impegna ad utilizzare quella di proprietà personale (fissa, wi-fi, wireless). In caso di utilizzo di aree di coworking indicate dall’Amministrazione, la connessione potrà avvenire con collegamento diretto alla intranet dell’Amministrazione via LAN o wi-fi. Eventuali ulteriori costi sostenuti dal Dipendente, direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, spostamenti ecc.), saranno (in questo caso specificare importi) / non saranno rimborsati dall’Amministrazione. Il Dipendente assume l’impegno di utilizzare le attrezzature, gli apparati dell’Amministrazione ed i programmi informatici messi a sua disposizione esclusivamente per finalità di lavoro, a rispettare le art. 6.   Art. 10 TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO Nel periodo di lavoro in modalità agile al Dipendente continuerà ad applicarsi il trattamento economico e normativo in essere durante lo svolgimento dell’attività in modalità tradizionale. Lo svolgimento della prestazione in modalità agile non prevede il riconoscimento di alcuna indennità aggiuntiva, quale, a titolo puramente esemplificativo, e non esaustivo, l’indennità di missione, di trasferta, di reperibilità comunque denominate. Durante le giornate di lavoro agile, il buono pasto (non) è dovuto (modulabile a seconda del caso). Art. 11 VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E MONITORAGGIO In riferimento alla valutazione delle performance, l’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile non comporta differenziazione alcuna rispetto allo svolgimento in modalità tradizionale, ferma restando l’individuazione di parametri specifici richiesti dall’innovazione. Art. 12 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE Ai sensi dell’art. 20, comma 2, della legge del 22 maggio 2017 n. 81, al lavoratore impiegato nella modalità di lavoro in lavoro agile può essere riconosciuto, nell’ambito dell’accordo individuale di cui al precedente art. 10, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze. L’Amministrazione si obbliga a consegnare al Dipendente ogni (definire il periodo: es. dodici mesi) una certificazione delle competenze eventualmente acquisite durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile attraverso l’apprendimento permanente, conseguito nelle forme che seguono: (…) Art. 13 ESERCIZIO DEL POTERE DI CONTROLLO L’esercizio del potere di controllo dell’Amministrazione sulla prestazione resa in modalità agile avviene comunque nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 l. n. 300 del 1970 e successive modificazioni.   Art. 14 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoro del Dipendente, l’Amministrazione, oltre a provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, consegna allo stesso, che la sottoscrive per presa visione, un’informativa nella quale sono fornite puntuali indicazioni circa il corretto svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile. L’Amministrazione, inoltre, provvede all’adeguata formazione e informazione del Dipendente circa il corretto utilizzo delle apparecchiature, l’idoneità della postazione di lavoro prescelta, i rischi generali e specifici, nonché le modalità ottimali di svolgimento dell’attività con riferimento alle misure di prevenzione e protezione della sua integrità psico-fisico-sociale. A tal fine l’Amministrazione organizzerà attività di carattere formativo sia con riferimento specifico allo svolgimento della prestazione in modalità agile sia riguardo al rispetto delle disposizioni di cui al D Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, alle quali il Dipendente è tenuto a partecipare. Il Dipendente è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dalla Amministrazione per fronteggiare i pericoli e i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in modalità di lavoro agile. A tal fine, il Dipendente ha l’obbligo di rispettare le direttive impartite dall’Amministrazione e di adoperare le apparecchiature in dotazione, conformemente alle istruzioni ricevute, evitando che le stesse siano utilizzate da terzi nonché di individuare il luogo e le modalità di svolgimento della prestazione agile in maniera tale da evitare o ridurre la propria esposizione a fonti di pericolo e rischio a lui note. L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature assegnate ovvero a situazioni di rischio procurate dall’utilizzo degli strumenti assegnati o da comportamenti inidonei e/o negligenti adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile, il Dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all’Amministrazione. L’Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile costituisce parte integrante dell’accordo individuale. Art. 15 OBBLIGHI DI CUSTODIA, RISERVATEZZA E SICUREZZA DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE Il dipendente è tenuto a utilizzare gli strumenti tecnologici ed informatici (telefoni, computer, tablet, usb, accesso ad internet, etc…) ed i software che vengano messi a sua disposizione dall’Amministrazione per l'esecuzione dell’attività di lavoro, a tale esclusivo fine. Di conseguenza deve ritenersi vietato l'uso indiscriminato di tali strumenti e la detenzione di qualsiasi tipo di materiale il cui possesso sia perseguibile dalla legge. Tutti gli strumenti tecnologici ed informatici che sono forniti dall’Amministrazione o di cui usufruiscono i dipendenti sono di proprietà, o in possesso a diverso titolo, dell’Amministrazione. È compito dunque dell’Amministrazione assicurare il funzionamento ed il corretto impiego di tutte le dotazioni informatiche, definendone le modalità d’utilizzo e adottando idonee misure di sicurezza al fine di assicurare l’integrità e la disponibilità degli strumenti, dei sistemi informativi, dei dati e prevenire l’abuso indebito dei medesimi. I dipendenti devono attenersi alle istruzioni impartite dall’Amministrazione in merito all’utilizzo degli strumenti e dei sistemi. Il dipendente è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato, salvo l’ordinaria usura derivante dall’utilizzo delle dotazioni informatiche, laddove fornitegli dall’Amministrazione o già di sua spettanza ed è tenuto a ricorrere all’assistenza dell’Amministrazione qualora si ravvisi la necessità in conformità alle disposizioni vigenti dei Dipartimenti. La struttura dipartimentale competente in materia di sicurezza informatica determina le specifiche tecniche minime e di sicurezza degli strumenti che saranno contenute in apposito allegato all’accordo di cui all’art. 10 del presente regolamento, costituendone parte integrante e sostanziale. Il dipendente è tenuto a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente l’attività svolta dall’Amministrazione, ivi inclusi le informazioni sui suoi beni e sul personale, o dati e informazioni relativi a terzi in possesso dell’Amministrazione per lo svolgimento del suo ruolo istituzionale. Il dipendente nell’esecuzione della prestazione lavorativa si impegna a non divulgare e a non usare informazioni che non siano state pubblicate o comunque di pubblica conoscenza, fermo restando le disposizioni al presente articolo. Art. 16 RISERVATEZZA Il Dipendente è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni dell’Amministrazione in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo dell’Amministrazione, e conseguentemente dovrà adottare – in relazione alla particolare modalità della prestazione – ogni provvedimento idoneo a garantire tale riservatezza. Art. 17 CONDOTTE SANZIONABILI Le specifiche condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa nella modalità agile, che danno luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari, sono le seguenti:
  • reiterata e mancata risposta del Dipendente nelle fasce di contattabilità;
  • reiterata disconnessione volontaria non motivata da comprovate ragioni tecniche o personali di natura contingente;
  • irreperibilità del lavoratore;
  • violazione della diligente cooperazione all’adempimento dell’obbligo di sicurezza.
Art. 18 PRIVACY Nello svolgimento delle operazioni di trattamento dei dati ai quali il dipendente abbia accesso in esecuzione delle prestazioni lavorative, in considerazione delle mansioni ricoperte, in relazione alle finalità legate all’espletamento delle suddette prestazioni lavorative, i dati personali devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri fondamentali diritti riconosciuti all'interessato dalle rilevanti norme giuridiche in materia di cui al Regolamento UE 679/2016 – GDPR e al D.lgs. 196/03 e successive modifiche – Codice Privacy. Il trattamento dovrà essere realizzato in osservanza della normativa nazionale vigente, del Regolamento UE sulla Protezione dei Dati Personali e delle apposite prescrizioni e istruzioni impartite dall’Amministrazione in qualità di Titolare del Trattamento. Art. 19 RECESSO Ai sensi dell’art. 19 della legge 22 maggio 2017 n. 81, le parti possono recedere dall’accordo di lavoro agile in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni. Nel caso di Dipendente disabile ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine del preavviso del recesso da parte dell’amministrazione non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un’adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.   Art. 20 CLAUSOLA DI INVARIANZA Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   Art. 21 NORMA DI RINVIO Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, si fa rinvio al contratto individuale di lavoro, all’accordo di cui all’articolo 10 del presente regolamento, ai CCNL di comparto, ove compatibili, alla disciplina legislativa vigente.